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disposizioni tutela imprese insolvenza

Disposizioni a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza

Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”

Decreto legge 2 febbraio 2024, n. 9

di Wolfango Maria Ruosi

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Un occhio di riguardo da parte del Legislatore italiano al mondo dell’INDOTTO, costituito da una miriade di piccole e medie imprese, che dipendono, senza possibilità di scelta, dalle sorti del proprio committente, se non esclusivo, sicuramente prevalente. Il recente decreto (ancora da convertirsi in legge) viene in contro alle esigenze delle PMI trascinate in carenza di liquidità dalle difficoltà attraversate dalle committenti, che siano, però, di interesse strategico nazionale. Proprio per tale qualità, lo Stato ritiene di farsi carico delle difficoltà delle PMI coinvolte, mettendo a disposizione risorse finanziarie a tutela dei crediti e degli stipendi dei lavoratori.

1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2024, da presentarsi alle Camere per la conversione in Legge, sono state introdotte alcune disposizioni a tutela delle piccole e medie imprese, che rappresentano e costituiscono il cosiddetto “indotto”, che forniscono beni e servizi alle grandi imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Tali norme hanno come scopo quello di garantire loro la liquidità necessaria per il superamento degli effetti economici derivati dallo stato di crisi dell’industria da cui dipendono.

Tale tutela è prevista soltanto laddove i crediti siano vantati nei confronti di imprese a carattere strategico a livello nazionale, che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico e che siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in data successiva all’entrata in vigore del decreto in esame

L’intervento normativo ha ad oggetto tre aree di competenza dedicate a garantire: i) l’accesso al credito; ii) la prededucibilità dei crediti e la stabilità dei pagamenti ricevuti; iii) l’integrazione del reddito dei lavoratori subordinati.

 

2.

Il primo intervento ha come finalità quella di garantire l’accesso al credito, per sopperire al fabbisogno di liquidità per le attività correnti, generato dalla difficoltà nel pagamento dei crediti da parte delle imprese in amministrazione straordinaria.

Per poter accedere al Fondo di Garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., le piccole e medie imprese devono dimostrare di essere parte dell’indotto. 

Due sono i presupposti. Il primo è di aver prodotto negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50% del fatturato nei confronti del committente sottoposto a procedura (nella bozza del decreto era previsto “almeno il 70%”); il secondo, è l’allegazione di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, o dal revisore unico o, in caso di loro assenza, da professionista iscritto nell’Albo dei Revisori Legali, che attesti la presenza di tale requisito.

Viene costituito anche un Fondo in conto interesse, che possa erogare un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle operazioni di finanziamento.

Per poter procedere nel senso sopra indicato sarà necessario attendere trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto per avere le modalità di attuazione a cura del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 3.

La seconda area di intervento riguarda la facilitazione all’ottenimento dei pagamenti e al mantenimento degli stessi per le imprese dell’indotto, che abbiano “assicurato la continuità produttiva”, nel rispetto delle previsioni contrattuali, sino alla data in cui è stata predisposta l’amministrazione straordinaria.

Nel caso di crediti non pagati, i crediti sono da considerarsi prededucibili ai sensi dell’art. 6 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Tali crediti devono essere sorti anteriormente all’apertura della procedura e devono essere riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale e che siano funzionali a garantire la produttività degli impianti. Uguale trattamento è riservato anche ai cessionari di tali crediti, inclusa Sace s.p.a..

Nel caso in cui i pagamenti siano stati eseguiti dal debitore tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di apertura della procedura, questi non saranno soggetti a revocatoria.

4.

L’ultima area di intervento riguarda la tutela dei lavoratori dipendenti dell’indotto del settore privato, in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, a sua volta, causata della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Per l’anno 2024, interviene l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con una integrazione al reddito, per un periodo non superiore a sei settimane, secondo le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (D.lgs. 14 settembre 2015, n.148).

Al fine del riconoscimento dell’integrazione al reddito, i datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione del reddito all’INPS, unitamente all’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione per riduzione dell’attività lavorativa (anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori). Le integrazioni verranno corrisposte direttamente dai datori di lavoro e il relativo importo verrà rimborsato dall’INPS.

E’ tuttavia necessaria una relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la crisi dell’impresa committente (nesso causale). La prova della sussistenza del nesso causale è individuata nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente e ciò è ricorrente nel caso in cui la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del decreto, il settanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

E’ opportuno precisare, che non tutte le attività rientrano nella disposizione, ma soltanto quelle derivanti da contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, al fine di garantire la continuità aziendale.

Il Decreto è entrato in vigore il 3 febbraio 2024 e verrà presentato alla Camera per la conversione in legge. 

5.

Nella relazione tecnica accompagnatoria al decreto, si pone l’accento sulla difficoltà nell’accesso al credito per le imprese, che costituiscono l’indotto di imprese committenti molto più grandi e di interesse strategico nazionale. Accantonata la premessa di carattere generale, le disposizioni contenute nel decreto in esame, sembrano “tagliate” su misura per l’ILVA. Il “caso” dell’indotto ILVA è esplicitamente richiamato, sebbene a titolo esemplificativo, nelle ragguardevoli dimensioni, con 145 imprese coinvolte e 3.500 dipendenti. 

Considerati i dati relativi all’indotto dell’ILVA, gli stanziamenti sono stati valutati capienti, poiché nel corso dell’anno 2022 le complessive richieste accettate di accesso al fondo sono state 248.298, superiori a quelle previste per la sola ILVA nel corso dell’anno 2024. Lo stesso dicasi per lo stanziamento per l’anno 2024 a integrazione del reddito, considerato capiente, in quanto a carattere soltanto integrativo e con durata definita, dei dipendenti “di cui sopra”. Il riferimento è quindi ai dipendenti dell’indotto, ancora una volta, dell’ILVA. 

Si può quindi concludere che, se le norme hanno come formale destinataria una generica tipologia di imprese, con almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, nella sostanza, la mente del Legislatore è rivolta ad un caso ben specifico. Però, non si comprende la precisazione, che rappresenta un limite all’applicabilità del decreto in esame, alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria “in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto” (art.1.1). L’ILVA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del 21 gennaio 2015.