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Studio WMR

Crisi di impresa. Le novità per tutti

La riforma del fallimento è ormai alle porte ed i termini per l’entrata in vigore decorreranno in misura diversa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ormai prossima.

Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo che potrà, al massimo, subire qualche piccola modificazione tra la data di approvazione e quella di pubblicazione.
Sebbene alcune novità si potranno avere da settembre dell’anno 2020, altre, rilevanti per le aziende, avranno effetto decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Tra le varie novità che coinvolgono tutte le procedure concorsuali e disciplinano in modo differente la situazione di crisi, quelle che più interessano e che vengono trattate nella presente nota informativa, sono quelle relative alle procedure di allerta ed agli Organi di Controllo, di cui le S.r.l. devono dotarsi.

L’intento del legislatore, manifestato nella prima parte della riforma, è quello di consentire, agevolare ed imporre la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori. Ciò che si vuole evitare è il naturale impulso dell’imprenditore di “resistere” alla crisi, nel proprio intento di proseguire l’impresa, confidando nella ripresa.
Per far si ché, al contrario, la crisi emerga ed emerga quanto prima, il legislatore si affida agli organi di controllo endosocietari, estendendone l’obbligo di adozione laddove già non vi siano e attribuendo loro il compito di segnalazione.

Gli organi tenuti alla segnalazione sono il collegio sindacale, o il sindaco unico, il revisore contabile, le società di revisione, ma anche i creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Agente della Riscossione.

Con particolare riferimento alle S.r.l., l’art. 379 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, introduce l’obbligo della dotazione dell’organo di controllo, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; oppure se ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

I parametri sono ben più bassi di quelli attualmente in vigore, con la conseguenza che molte S.r.l. saranno tenute all’adozione dell’organo di controllo, qualora ricorra anche uno soltanto dei suddetti parametri.

Tali organi hanno due principali obblighi.

Il primo consiste nel verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, che sussista l’equilibro economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché nel segnalare immediatamente, allo stesso organo amministrativo, l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Gli organi di controllo, tra gli altri consueti compiti, dovranno monitorare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici, che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore ai 6 mesi, per i 6 mesi successivi.
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa, che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Una categoria a parte è costituita dai pagamenti, i quali, se eseguiti con reiterato ritardo e siano anche significativi, costituiranno sicuro indice di crisi.
Dal canto suo, la società dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo i flussi di cassa almeno semestralmente, onde poter verificare i suddetti ritardi in relazione alla sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi.
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti sarà chiamato ad elaborare, con cadenza almeno triennale, in base ad ogni tipologia di attività economica, gli indici di cui si è precedentemente detto.

Il secondo obbligo consiste nell’informare senza indugio l’organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), nel caso in cui l’organo amministrativo abbia omesso o dato inadeguata risposta, oppure non abbia adottato, nei successivi 60 giorni dalla segnalazione, le misure necessarie per superare lo stato di crisi.
In caso di mancata tempestiva segnalazione da parte dell’organo di controllo, quest’ultimo sarà ritenuto corresponsabile solidalmente con l’organo amministrativo delle conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dal predetto organo.
A tutela degli organi di controllo, il predetto articolo esclude che la segnalazione costituisca giusta causa di revoca dall’incarico.

Anche i creditori pubblici qualificati, sopra descritti, avranno l’obbligo di segnalare al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante, così come descritto nel secondo comma dell’art. 15 della riforma, da estinguersi o regolarizzare per intero entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso. Decorsi inutilmente 90 giorni, anche i creditori pubblici qualificati dovranno procedere senza indugio alla segnalazione all’OCRI, pena la perdita delle garanzie o dei privilegi dei propri crediti.

Particolare attenzione, quindi, dovrà essere prestata all’individuazione di quei crediti che dovranno essere primariamente soddisfatti, onde evitare lo sprigionarsi degli effetti riflessi, che gli operatori potranno prontamente cogliere da tale segnalazione, prime, tra tutti, le banche; anche se l’art. 12 esclude espressamente, che l’attivazione della procedura di allerta sia causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni e di revoca degli affidamenti bancari concessi.
Sono queste le novità che meritano un’opportuna riflessione e preparazione.

I tempi non sono lunghi, anche se qualche modifica potrebbe ancora essere introdotta. La sostanza non dovrebbe comunque cambiare e molte sono le società interessate dalle novità.