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Le novità per le aziende dopo il Dl 118/2021

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2021) 

di avv. Wolfango Maria Ruosi


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1. Il D.L. n. 118/2021 introduce una serie di novità per far fronte alla situazione di obbiettiva difficoltà delle imprese e, di fatto, preannuncia il venir meno degli interventi in aiuto alle imprese.  

In breve, le novità riguardano quattro punti: – l’introduzione di nuove procedure finalizzate alla composizione negoziata della crisi, al fine di evitare procedure di esclusiva natura liquidatoria (fallimento) con due nuove procedure; – anticipa l’entrata in vigore di alcune parti del codice della crisi e ne rinvia altre, accantonando sostanzialmente la procedura di allerta esterna innanzi agli organismi di composizione della crisi (rinviata per il momento al 31 dicembre 2023), che già abbiamo avuto occasione di segnalare come particolarmente insidiosa per le imprese; – l’inefficacia di alcune clausole contrattuali; – i rapporti con le banche. 

L’intento del Legislatore è quello di favorire la ristrutturazione e il risanamento aziendale o, in caso di carenza dei presupposti, una più ordinata cessazione dell’attività.  

Quanto segue ha lo scopo di esporre, se pur sommariamente, le novità che più interessano le imprese. 

2. La composizione negoziata della crisi 

La nuova disciplina presuppone un atteggiamento proattivo dell’imprenditore, il quale, stimolato dall’iniziativa del collegio sindacale, propone ai creditori il proprio piano di risanamento, prima di trovarsi in uno stato di conclamata crisi. 

L’imprenditore dovrà nominare un esperto indipendente (il cui costo grava sull’impresa) al quale mettere a disposizione una serie di dati, tra i quali la situazione patrimoniale aggiornata a non più di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’elenco dei creditori e dei diritti reali e personali di garanzia. 

Poiché la procedura ha come finalità quella di tentare una composizione con i creditori, prima che la situazione sia definitivamente compromessa, è necessario predisporre un piano di risanamento, che sia ragionevolmente perseguibile. In assenza, non vi sono i presupposti di accesso alla composizione negoziata. Questo controllo è il primo che sarà condotto dall’esperto, il quale potrà avvalersi: delle informazioni raccolte sia dall’imprenditore, sia dal collegio sindacale e dal revisore, a seguito del quale sarà possibile valutare l’attività in concreto esercitata; del piano finanziario per i successivi sei mesi e delle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare per uscire dalla fase di pre-crisi. La documentazione dovrà essere completata anche con una dichiarazione sulla pendenza o meno di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza, con il certificato unico dei debiti tributari, con il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi; con il documento unico di regolarità contributiva, nonché con un estratto delle informazioni della centrale rischi non più vecchio di tre mesi. 

La procedura avviene sulla piattaforma telematica attraverso il sito di ogni Camera di Commercio e andrà poi depositato un ricorso nel Tribunale competente, contenente la richiesta di conferma o modifiche delle misure protettive, ridepositando tutti i documenti previsti per l’istanza di nomina dell’esperto (sopra indicati). Il giudice deciderà entro 10 giorni dal deposito e la durata massima della procedura è di 180 giorni (salvo proroga) dalla data della nomina dell’esperto. 

3. Conseguenze ed effetti della procedura di negoziazione 

La nuova disciplina ha effetti diretti anche sui contratti in essere. Le clausole risolutive espresse in danno dell’imprenditore sono inefficaci. Non potranno considerarsi risolti ipso facto i contratti in caso di inadempimento o ricorso alla procedura, anche se espressamente indicato nel contratto 

Le banche non potranno revocare gli affidamenti bancari concessi all’imprenditore e saranno tenute all’obbligo di riservatezza. In caso contrario o di semplice minaccia di revoca, l’imprenditore potrà richiedere al tribunale l’adozione di misure protettive, sino alla reintegrazione dell’affidamento originario. 

La richiesta delle misure protettive si può fare contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto e viene pubblicata nel registro delle imprese. Da tale momento, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione (se non concordati con l’imprenditore), ottenere decreti ingiuntivi e pignoramenti, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. 

Non trovano applicazione le disposizioni in tema di bancarotta preferenziale o semplice, in conseguenza dei pagamenti eseguiti successivamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché eseguiti coerentemente con le trattative con i creditori e nella prospettiva del risanamento. 

Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, sentite le parti, può rideterminare il contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia, sostituendo le condizioni con quelle più eque per il periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità aziendale. 

In caso di buon esito della procedura, sono previste anche misure premiali sui debiti fiscali, per interessi e sanzioni. 

 

Studio WMR 
Avv. Wolfango M. Ruosi