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Crisi di impresa e responsabilità dopo il Dl 118/2021

Crisi di impresa e responsabilità dopo il Dl 118/2021

(oneri, doveri e responsabilità degli organi di controllo endosocietari) 

di avv. Wolfango Maria Ruosi


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1. Nella precedente Newsletter (che potete leggere sul sito), si è esaminata la nuova procedura di composizione negoziata della crisi, disciplinata dal L. n. 118/2021, con la quale sono stati introdotti nuovi compiti, doveri e conseguenti responsabilità per gli organi di controllo. 

Il collegio sindacale o il revisore vengono investiti ora del ruolo di sentinelle della continuità aziendale. Ad essi si aggiunge anche l’organo di controllo, di cui devono dotarsi quelle società a responsabilità limitata, che con il bilancio al 31 dicembre 2021 abbiano superato i seguenti limiti dimensionali: € 4.000.000 di fatturato o € 4.000.000 di capitale investito, oppure almeno 20 dipendenti. 

 

2. I compiti degli organi di controllo 

L’articolo 15 del citato decreto impone l’obbligo di segnalazione scritta all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l’istanza di nomina dell’esperto risanatore. L’attività che viene richiesta deve essere di natura preventiva, per la quale gli indici di allerta già codificati, ad esempio quelli emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, non assolvono completamente alle esigenze di prevenzione, poiché rilevano quando gli equilibri economico-finanziari sono già stati intaccati. 

Pertanto, i fattori da esaminare devono essere ricercati in altro. 

L’organo di controllo dovrà essere particolarmente attento alla verifica di eventuali liti fra soci, alla scarsa armonia fra i membri del consiglio di amministrazione, piuttosto che alla perdita di soddisfazione della clientela. Anche la mancanza di un clima aziendale positivo può essere un utile indice di allerta. 

Anche certe scelte aziendali possono essere negativamente rilevanti, tra cui uno scarso contributo al fatturato dei nuovi prodotti o servizi, l’incapacità di innovare, oppure l’assenza di attività di formazione.  

Se tutto ciò viene seguito anche dalla progressiva diminuzione della redditività aziendale, è bene che l’organo di controllo si attivi, segnalando per iscritto all’organo amministrativo la necessità di attivarsi per la nomina dell’esperto risanatore. 

Le qualità che oggi si richiedono a coloro che saranno chiamati ad assolvere il compito di vigilare sulla continuità aziendale, non saranno più fattori di carattere quantitativo, come quelli emergenti dal bilancio e dai numeri che lo compongono, che mal si conciliano con la vigilanza preventiva richiesta, ma qualitativo. Si tratta, quindi, di interpretare fattori che richiedono una solida cultura aziendale, con un continuo accesso alle informazioni, rendendo i controllori dei veri e propri tutor aziendali. 

 

3. La responsabilità degli organi di controllo

Le attività che si richiedono agli organi di controllo sono sostanzialmente due: la tempestività della segnalazione, di cui si è detto sopra e la puntuale vigilanza sulle trattative al fine del risanamento. Se ciò non viene eseguito, o non viene eseguito in modo corretto, si incorre nella responsabilità già prevista dall’art. 2407 cod. civ., che si concretizza quando il danno non si sarebbe prodotto, se gli organi di controllo avessero vigilato in conformità degli obblighi della propria carica.  

Il problema può sorgere in caso di successivo fallimento, nel momento in cui il curatore valuterà se gli organi di controllo abbiano operato correttamente. L’eventuale inadempimento comporterà il risarcimento dei danni; da ciò la necessità di conoscere a fondo i propri compiti e di avere le conoscenze tecniche per monitorare la continuità aziendale, cogliendo e correttamente interpretando tutti quei fattori, che impongono la tempestiva attivazione. 

Valutazioni che dovranno essere fatte nel momento dell’accettazione dell’incarico e ciò anche in relazione al tempo a disposizione per svolgere correttamente il proprio compito. 

 

Studio WMR 
Avv. Wolfango M. Ruosi